NO!PAZZIA  DOCUMENTI

ecco un documento di protesta contro gli abusi correntemente ampiamente fatti dai servizi psichiatrici nei Trattamenti Sanitari Obbligatori,
E' stato inviato ad assessori e funzionari della Regione Siciliaià nel 2002-2003 dai compagni del "Comitato d'Iniziativa Antipsichiatrica" prevalentemente per ora attivo in Sicialia - di cui Giuseppe Bucalo <bucalo@tao.it> è membro importante.
Ma la situazione è identica anche nelle altre regioni d'Italia e perciò il documento - accurato e rigoroso dal punto di vista legale - può essere utilizzato identico ovunque.


Comitato d'Iniziativa Antipsichiatrica. Campagna di difesa dei diritti delle persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori (TSO)

CAMPAGNA PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA E DI DIFESA DEI DIRITTI CIVILI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (T.S.O.) PER MALATTIA MENTALE

Il T.S.O. è un provvedimento sanitario di carattere eccezionale che limita la libertà personale di chi vi è soggetto ed è regolato da una precisa normativa che ne definisce i limiti, gli ambiti di applicazione, le procedure e le possibilità di tutela e di difesa dei cittadini. La legge di riferimento è la 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e precisamente gli artt. 33 e segg.

Dalla nostra esperienza di tutela degli utenti volontari (e involontari) dei servizi psichiatrici siciliani (fatto salva la nostra critica radicale a qualsiasi forma di coercizione ‘terapeutica’) emerge un quadro di violazione sistematica dello spirito e della lettera della legge. In particolare facciamo notare che:

  1. Pur essendo il TSO un provvedimento di limitazione della libertà personale (al pari di un fermo di polizia) che necessita infatti della convalida entro 48 ore dell’autorità giudiziaria (il Giudice Tutelare) pena la sua decadenza; e pur assumendo lo stesso la forma giuridica dell’Ordinanza sindacale: non ci risulta in nessun caso che tale provvedimento venga notificato all’interessato al momento della sua applicazione. Ciò impedisce di fatto il diritto del soggetto che vi è sottoposto di ricorrere contro tale provvedimento (diritto sancito dagli articoli 33 e 35 della L. 833/78), limitando al contempo anche la possibilità di azione delle associazioni di tutela. La mancata notifica dà vita ad un altro capitolo di abuso laddove le persone possono essere obbligate a terapie e a ricoveri in assenza di tale provvedimento (che è solo millantato) e non sono spesso a conoscenza della natura giuridica del loro ricovero (e quindi dei diritti che hanno).

    Riteniamo pertanto che vada richiesto all’Assessorato Regionale Enti Locali di formalizzare una direttiva, valida per tutti comuni siciliani, che obblighi i sindaci a disporre la notifica dei provvedimenti di T.S.O. a chi vi è sottoposto così da garantirne il diritto all’autotutela e alla difesa legale e evitare abusi illegali di tale istituto.

  2. Pur prevedendo l’art 33 della legge che la persona sottoposta a T.S.O. ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno, è da notare che dalle numerose visite effettuate nei reparti psichiatrici, è emersa una situazione di negazione di tale diritto o per la mancanza oggettiva di telefoni pubblici, per la selezione attuata dal personale circa il numero e la destinazione delle chiamate o per la selezione arbitraria attuata dai sanitari circa i visitatori autorizzati a prendere contatto con i ricoverati.

    Riteniamo pertanto che vada richiesto all’Assessorato Regionale alla Sanità per il tramite dei Direttori Generali delle ASL di dotare tutti i reparti di telefoni pubblici e emanare apposita direttiva volta a permettere l’accesso libero dei ricoverati ai telefoni del servizio (per i reparti privi di telefono pubblico) e il reperimento dei gettoni nel caso di telefoni pubblici già installati. Allo stesso tempo analoga direttiva dovrebbe vincolare i responsabili dei reparti alla decisione diretta (e formale) dei pazienti circa gli ospiti graditi o sgraditi (così come per altro sancito dalla L.r. 7/91 sui diritti degli utenti dei servizi sanitari in Sicilia).

  3. Pur prevedendo la possibilità di sottoporre le persone in TSO a cure non richieste, la legge invita i sanitari a ricercarne il consenso e, in ogni caso, non prescrive alcuna deroga al dovere del medico di informare il paziente circa le cure praticate. In via di principio la legge non indica neanche in assoluto quale sia la terapia "coatta" da applicare, ragione per cui all’utente dovrebbe essere lasciata la possibilità di scegliere su un ventaglio di terapie possibili (e non essere sottoposto esclusivamente ad un bombardamento massiccio di psicofarmaci). Dalle nostre visite e dalle testimonianze raccolte si evince che la mancata informazione è un dato comune dell’agire psichiatrico sia che si tratti di ricoverati coatti che volontari, sia che si sia utenti ambulatoriali che si sia ospiti di una casa famiglia. Quello che emerge è una sorta di teorizzazione del non informare i pazienti della natura e degli effetti delle terapie (quasi esclusivamente farmacologiche) a cui sono sottoposti per paura di un loro rifiuto o abbandono: ciò in aperta violazione del codice deontologico e delle carte dei servizi adottate dai servizi sanitari pubblici. Non vengono al contempo date informazioni sui diritti sanciti dalla legge, sulla natura del ricovero (se TSO o volontario) etc.

    Riteniamo pertanto che vada richiesta all’Assessorato Regionale alla Sanità una direttiva che obblighi i sanitari a fornire le informazioni suddette in maniera formale e concreta, utilizzando anche formule di consenso informato per iscritto. Le informazioni circa i diritti e le procedure di tutela potrebbero essere fornite attraverso la pubblicazione di un opuscolo informativo da distribuire ai ricoverati nel momento dell’ammissione su proposta delle associazioni di tutela (il Telefono Viola in questo caso potrebbe fornire in breve tempo un vademecum efficace di autotutela dell’utente).

  4. Pur non essendo vietato da una legge specifica, l’uso e l’abuso che viene fatto in psichiatria di mezzi di contenzione è purtroppo una prassi comune a molti reparti. Questa pratica oltre a violare il codice deontologico è sanzionabile sulla base del diritto penale come violenza privata e, a seconda dei casi, lesioni, sequestro di persona etc. La contenzione non è un mezzo terapeutico e la legge può giustificare una "temporanea" immobilizzazione solo nei casi di TSO e solo per il tempo necessario a praticare una terapia la cui somministrazione rivesta carattere di urgenza. Negli altri casi essa non può che essere uno strumento di violenza, di sopraffazione e di punizione che non può essere accettato e che va denunciato.

    Riteniamo pertanto che l’Assessorato Regionale alla Sanità debba censire e requisire i mezzi di contenzione tuttora in uso presso i reparti psichiatrici, debba con sua direttiva vietarne l’uso a qualsiasi livello e con qualsiasi mezzo.

Il presente documento è stato inviato a tutti i deputati dell'assemblea regionale siciliana, nonché ai rispettivi Assessori alla Sanità e agli Enti Locali. La campagna sarà appoggiata da iniziative di ispezione presso i reparti psichiatrici della provincia di Catania e di Messina (province in cui operano le due sedi di Telefono Viola del Comitato d'Iniziativa Antipsichiatrica). E? stato già richiesto un incontro con gli Assessori competenti.


No!Pazzia - 1 mar 2007
puoi vedere qui la legge 180-833 che regola i Tso

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